Scudo fiscale. Il valore delle attività è scelta del contribuente

Pubblicato il 06 ottobre 2009 Il valore delle attività da scudare è scelta insindacabile del contribuente, il quale, senza dover anche fornire documentazione all’intermediario, almeno in questa fase, può - dovendo appunto attribuire valore agli strumenti finanziari (titoli, azioni, quote di fondo…) che sta rimpatriando o regolarizzando - optare per l’indicazione: del costo d’acquisto, del valore corrente o di un valore intermedio tra i primi due. Dei beni immobili da regolarizzare il contribuente può, una volta indicato il costo d’acquisto originario, riportare il valore corrente, supportato da perizia redatta secondo le regole dello Stato di appartenenza. Alla sanatoria, disposta con la legge 141/2009 pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 230 del 3 ottobre 2009, accede anche il contribuente che, già ricevuto un avviso di garanzia o l’atto conclusivo delle indagini, resti semplicemente indagato. Quando abbia invece ricevuto la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza preliminare, lo scudo gli è ormai precluso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy