Scudo fiscale. Il valore delle attività è scelta del contribuente

Pubblicato il 06 ottobre 2009 Il valore delle attività da scudare è scelta insindacabile del contribuente, il quale, senza dover anche fornire documentazione all’intermediario, almeno in questa fase, può - dovendo appunto attribuire valore agli strumenti finanziari (titoli, azioni, quote di fondo…) che sta rimpatriando o regolarizzando - optare per l’indicazione: del costo d’acquisto, del valore corrente o di un valore intermedio tra i primi due. Dei beni immobili da regolarizzare il contribuente può, una volta indicato il costo d’acquisto originario, riportare il valore corrente, supportato da perizia redatta secondo le regole dello Stato di appartenenza. Alla sanatoria, disposta con la legge 141/2009 pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 230 del 3 ottobre 2009, accede anche il contribuente che, già ricevuto un avviso di garanzia o l’atto conclusivo delle indagini, resti semplicemente indagato. Quando abbia invece ricevuto la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza preliminare, lo scudo gli è ormai precluso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy