Se il mediatore non informa dell’ipoteca è corresponsabile

Pubblicato il 10 ottobre 2011 Il mediatore è tenuto a comunicare le circostanze che gli sono note o conoscibili con la comune diligenza che gli si richiede e gli è vietato fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19095 del 19 settembre 2011, che ha confermato la condanna parziale ad una agenzia immobiliare locale, in solido con la promittente venditrice, per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico gravato da una ipoteca giudiziale. Solo dopo pagato il relativo anticipo e la commissione pattuita, al momento della sottoscrizione del definitivo, la promittente acquirente ne era venuta a conoscenza.

Il principio è che benché il mediatore non sia tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, tuttavia è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy