Se le mansioni non sono dovute, il licenziamento è illegittimo

Pubblicato il 20 luglio 2013 Con la sentenza n. 17713, del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione affronta il caso di un direttore di un supermercato, con qualifica di quadro, licenziato per aver rifiutato di assumere un compito aggiuntivo ed estraneo alla propria qualifica, che comportava responsabilità penali alle quali era già stato esposto in passato.

Nel ribaltare la decisione dei giudici di appello, la Corte sottolinea che è limitata l'efficacia probatoria del “mansionario” interno all'azienda, al quale invece la parte datoriale aveva fatto eccessivo riferimento, ed evidenzia la mancata giustificazione del licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive, enunciato dall'articolo 1460 del codice civile, sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede.

E' pertanto lecito il rifiuto opposto dal dipendente nell'assumere un ruolo di responsabile avente anche riflessi penalistici, qualora manchi la dimostrazione che il compito rientri nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi abbia conoscenze adeguate per il suo svolgimento.
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