Se manca l'attestato di prestazione energetica, multa e non nullità del contratto

Pubblicato il 21 gennaio 2014 E' prevista una multa per la mancanza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) nei contratti di compravendita o di affitto e non la nullità (differita) del contratto. La precisazione arriva dal Ministro della giustizia Cancellieri in risposta ad un'interrogazione posta dopo l'approvazione della legge di Stabilità (n. 147/2013) che, al comma 139, ha previsto la nullità con decorrenza differita.

Il Ministro evidenzia come l'intervento della legge di Stabilità sia avvenuto su una norma (articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs n. 192/2005) sostituita dal decreto legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, il quale ha depennato la nullità dei contratti prevedendo, in caso di infrazione, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Che, nei contratti di compravendita è pari ad una multa da euro 3mila a euro 18mila; nelle locazioni di singole unità immobiliari varia da euro 1.000 a euro 4.000; si dimezza se il contratto è di 3 anni.

A tali conclusioni conviene anche il Ministero dello sviluppo economico, interpellato in quanto competente sulla materia, con il quale sarà valutato un intervento normativo che elimini l'erroneo richiamo.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy