Se rettifica, il Fisco è prima tenuto a dimostrare

Pubblicato il 23 luglio 2012 Oggetto della pronuncia n. 69/04/12 (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia), è la rettifica che l’Amministrazione finanziaria ha effettuato su un atto di conferimento di immobile, pretendendo dalla società che lo ha stipulato la maggiore tassazione ai fini dell’imposta di registro.

L’atto veniva di fatto considerato dal Fisco una cessione di fabbricato, non già un conferimento che, invece, per la società derivava dall’aumento di capitale sociale per l’ingresso di un nuovo socio che aveva conferito un fabbricato gravato da mutuo. Pertanto, l’Ufficio provvedeva a rideterminare la base imponibile.

Ebbene, la Ctp ha stabilito che il Fisco è tenuto a dimostrare la diversa natura dell'atto stipulato dalle parti, solo in seguito pretendendo la maggiore tassazione ai fini dell'imposta di registro e non potendo fermarsi all'intitolazione del contratto e alla semplice interpretazione letterale. Infatti, aver gravato il bene, successivamente conferito, di un debito, non indica automaticamente una diversa natura dell'atto.

E’ base della decisione l'articolo 20 del Dpr 131/1986 (Testo unico del registro), che vede l'imposta di registro applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche quando non vi corrispondano il titolo o la forma apparente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy