Se volontario, il lavoro eccessivo non è motivo di danno

Pubblicato il 10 giugno 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12725 del 23 maggio 2013, respinge il ricorso presentato da un dirigente che, tra le varie rivendicazioni, chiede il risarcimento del danno biologico causato da una eccessiva attività lavorativa.

I giudici evidenziano come, riscontrata la volontarietà di un'eccessiva esposizione ad attività lavorativa per un periodo di tempo più o meno lungo, non trova applicazione l'art. 2087 del Codice civile, avendo facoltà il lavoratore di astenersi da prestazioni specifiche che possano arrecare danno alla sua salute, secondo un diritto fondamentale tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Inoltre, il giudizio è avvalorato con il riferimento all'incarico ricoperto dal ricorrente che, in qualità di dirigente, aveva piena autonomia di organizzazione del lavoro, avendo la facoltà di evitare un eccessivo carico di lavoro, considerato dallo stesso causa di danneggiamento della propria integrità psico-fisica.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy