Semilibertà senza discriminazioni

Pubblicato il 11 ottobre 2008 La sentenza di Corte costituzionale 338 depositata ieri 10 ottobre respinge, dichiarandola infondata, la questione di legittimità avanzata sopra l’articolo 50, comma 2 della legge 354/1975, ritenuta dal tribunale di sorveglianza di Roma in contrasto con l’articolo 3 della Carta fondamentale. Il condannato per reati di certa gravità – quali l’associazione mafiosa, il terrorismo, la violenza sessuale su minori – può accedere alla semilibertà solo avendo scontato almeno i due terzi della pena. Anche quando la detenzione residua è inferiore a 3 anni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy