Senza motivazioni, il licenziamento non è valido

Pubblicato il 11 luglio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17122 del 10 luglio 2013, affronta il caso di un dipendente licenziato con atto scritto senza però l'esposizione dei motivi del recesso, onere a carico del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta scritta, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 604/1966.

I giudici ravvisano nel licenziamento la violazione dei requisiti formali e, nel seguire un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ribadiscono il principio secondo il quale al dipendente spetta un indennizzo risarcitorio nella misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale e la effettiva ricostituzione del rapporto, valutando il comportamento del lavoratore circa la volontà a proseguirlo.

L'articolo 2 della legge n. 604/1966 è stato parzialmente modificato dalla legge n. 92/2012, con l'inserimento dell'obbligo di specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

Fondi interprofessionali 2026: nuove Linee Guida su governance e formazione

13/05/2026

Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy