Sfratto all’anziano se ha alternative

Pubblicato il 19 maggio 2008 La Cassazione, nella sentenza 8961/08, accoglie il ricorso della proprietaria di un immobile alla quale, il tribunale, aveva sospeso l’esecuzione di uno sfratto nei confronti dell’inquilino ultrasessantacinquenne. Lo sfratto può essere eseguito se l’inquilino è in grado, in virtù del reddito percepito, di sostenere il pagamento dell’affitto di un diverso alloggio anche non equipollente, ovvero anche a condizioni più disagiate di quelle esistenti quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché sempre in astratto idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’esecutato e alle sue condizioni personali. Pertanto per la Cassazione non vi è nessuna diversa interpretazione alla norma di “previdenza sociale” dell’articolo 80, commi 20, 21 e 22 della legge 388/2000.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy