Una Cassazione di ieri, 12 aprile 2017, la n. 9382, esclude categoricamente i professionisti dagli sgravi contributivi per nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno.
Il vantaggio fu introdotto dall'art. 3, co. 5 della L. 448/98, poi prorogato dall'art. 44, co. 1 della L. 448/2001. L'interpretazione letterale della norma a capo dello sgravio non dà spazio a dubbi: va applicato in via esclusiva agli imprenditori, atteso il richiamo effettuato nel testo dell'art. 3, co. 6, della Legge istitutiva sopra citata.
Il principio che sottende la sentenza, di fatto ribalta le conclusioni della Corte d'Appello. Accoglie il ricorso dell'INPS per il recupero dei contributi non versati negli anni dal 1999 (partendo dal mese di maggio) al 2002 (sino al mese di aprile), da un professionista titolare di uno studio di commercialista non dotato dei requisiti di impresa industriale che la legge richiedeva ai fini del godimento del trattamento agevolato consistente, precisamente, nel riconoscimento di uno sgravio totale dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, purché assunto stabilmente con incremento dell'organico effettivamente impiegato da datori di lavoro privati od enti pubblici economici dell'area geografica del Mezzogiorno.
Concludendo, la portata della norma, chiara e con ciò non diversamente interpretabile, a partire dalla rubricazione dell'art. 3 della L. 448/98 - “Incentivi per le imprese” - è tale per cui non possono esservi dubbi circa l'ambito soggettivo di fruizione dell'agevolazione contributiva: solo imprenditori, non anche liberi professionisti.
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