Sgravio contributivo 2018 per contratti aziendali contenenti misure di conciliazione vita-lavoro

Pubblicato il 06 agosto 2018

Con circolare n. 91 del 3 agosto 2018, l’INPS ha illustrato le modalità di attribuzione, a valere sulle risorse per l’anno 2018, dello sgravio contributivo previsto dal D.I. 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

Lo sgravio spetta con riferimento ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

Richiesta

I datori di lavoro interessati - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - possono inoltrare, telematicamente, apposita domanda all’INPS a decorrere dal 4 agosto 2018 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018.

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.

Ammissione

Ricorda la circolare che lo sgravio in questione è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale, per cui non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.

Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’INPS:

L’ammissione al beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

A far data dal 16 ottobre 2018, l’Istituto informerà - sempre tematicamente mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - i datori di lavoro dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto.

La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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