Si all'Irap in presenza di collaboratori non occasionali

Pubblicato il 17 luglio 2012 Con l'ordinanza n. 12175, depositata il 16 luglio 2012, la Corte di Cassazione rinvia la richiesta di rimborso Irap da parte di un professionista, rimandando la decisione alla Commissione tributaria regionale e annullando i verdetti favorevoli emessi dalle Commissioni di merito di primo e secondo grado.

Nella motivazione di questa decisione, la Corte sostiene che l'obbligo di versare l'Irap si presenta in caso di lavoro non occasionale di dipendenti e collaboratori, anche se è esiguo il rapporto tra costo sostenuto e volume d'affari realizzato; inoltre, i giudici hanno disposto che i 48 mesi previsti per la presentazione dell'istanza di rimborso decorrano dal versamento di ogni singolo acconto e non dal momento in cui si verifica il saldo dell'imposta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy