Si riducono i vincoli per la pubblicità

Pubblicato il 02 luglio 2008 Lo scorso 12 giugno è stata approvata dal Consiglio nazionale forense la delibera contenente alcune modifiche al codice deontologico e precisamente riducendo gli obblighi di comunicazione all’Ordine locale per le iniziative pubblicitarie o informative. E’ stato accolto il principio della libera determinazione del compenso dell’avvocato, richiamando l’art. 2223 c.c. L’obbligo di ottenere il preventivo assenso dall’Ordine professionale per tenere rubriche su organi di stampa, ex art. 18, comma 3, del codice deontologico, è sostituito da una preventiva e tempestiva comunicazione. Tempestiva dovrà essere, inoltre, anche la comunicazione all’Ordine circa l’utilizzo di un sito web, con domini proprio o direttamente riconducibili allo studio legale. Resta in ogni caso confermato il divieto di pubblicità comparativa, elogiativa, nonché il divieto di fornire le prestazioni professionali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero a domicilio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio e turismo intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 18/11/2025

13/01/2026

Ccnl Commercio turismo intersettoriale Cifa. Modifiche

13/01/2026

Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

13/01/2026

Concordato semplificato: chiariti presupposti, utilità e risorse esterne

13/01/2026

Accordi per l’innovazione 2026: domande dal 14 gennaio per il bando da 731 milioni di euro

13/01/2026

Credito d’imposta Transizione 5.0: residuo diviso in cinque quote annuali

13/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy