Si riducono i vincoli per la pubblicità

Pubblicato il 02 luglio 2008 Lo scorso 12 giugno è stata approvata dal Consiglio nazionale forense la delibera contenente alcune modifiche al codice deontologico e precisamente riducendo gli obblighi di comunicazione all’Ordine locale per le iniziative pubblicitarie o informative. E’ stato accolto il principio della libera determinazione del compenso dell’avvocato, richiamando l’art. 2223 c.c. L’obbligo di ottenere il preventivo assenso dall’Ordine professionale per tenere rubriche su organi di stampa, ex art. 18, comma 3, del codice deontologico, è sostituito da una preventiva e tempestiva comunicazione. Tempestiva dovrà essere, inoltre, anche la comunicazione all’Ordine circa l’utilizzo di un sito web, con domini proprio o direttamente riconducibili allo studio legale. Resta in ogni caso confermato il divieto di pubblicità comparativa, elogiativa, nonché il divieto di fornire le prestazioni professionali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero a domicilio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy