Sicurezza, potere di spesa e responsabilità del dirigente

Pubblicato il 17 marzo 2014 La Cassazione penale, con la sentenza n. 6370 dell'11 febbraio 2014, interviene sulla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e stabilisce che colui che è al vertice della sicurezza non è in modo automatico responsabile per la mancata attuazione delle misure di sicurezza.

Questo perché per attribuire responsabilità a colui che ricopre la qualifica di datore di lavoro per la sicurezza è necessario che ci siano anche poteri di spesa.

I dirigenti comunali del caso di specie non avevano potere di spesa e quindi mancavano di un'effettiva disponibilità di risorse finanziarie nell'ambito del piano economico di gestione.

Per tale motivazione i giudici della Corte annullano la decisione di merito che condannava gli imputati ed evidenziano come, se privi di disponibilità di risorse finanziarie, il responsabile del servizio di manutenzione e quello di reparto non sono configurabili come datori di lavoro per la sicurezza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy