Sicurezza sul lavoro, il lavoratore inesperto va controllato

Pubblicato il 07 novembre 2018

Con riferimento ad un infortunio occorso ad un dipendente inesperto, la Suprema Corte di Cassazione, terza Sezione Penale, con sentenza n. 50000 del 6 novembre 2018, ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disporre tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi.

Per la Corte, questo non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a “rischio zero”, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), bensì che questi debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere.

Inoltre, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia; pertanto ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antiinfortunistiche, anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perché garante dell'incolumità fisica di questi ultimi.

Tale obbligo non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare, non a sostituire, il datore di lavoro.

In definitiva, con riferimento al caso di specie, posto che l’infortunato non aveva mai svolto prima di quel momento quella specifica lavorazione, lo stesso non poteva garantire quel livello di esperienza e competenza tecnica idoneo a giustificare l'assenza di qualsivoglia controllo da parte di altro personale; per cui, per gli Ermellini, proprio l'assenza di ausilio da parte di soggetti qualificati dimostra l'omessa vigilanza da parte del datore di lavoro, e la conseguente responsabilità di quest'ultimo per elusione dell'obbligo di garanzia ex art. 2087 c.c.

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