Sicurezza, supervisione assegnata al “preposto”

Pubblicato il 20 ottobre 2008 Il Dlgs 81/08, che contiene la normativa sulla sicurezza sul lavoro, ha finalmente valorizzato, con l’attribuzione di un compiuto spazio giuridico, la figura del preposto per la sicurezza, ruolo che da tempo era rivestito nelle Pmi ad esempio da capi-reparto e capi-ufficio ma che non aveva avuto prima d’ora una definizione e collocazione precisa. La definizione: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Gli articoli 2, 19, 56, 299 e 37, poi, ne inquadrano rispettivamente: il ruolo; i compiti; le infrazioni; le sanzioni; la previsione del “preposto di fatto”; la formazione minima. Il preposto ha un ruolo sostanzialmente esecutivo e resta sottoposto al controllo del datore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy