Sicurezza, supervisione assegnata al “preposto”

Pubblicato il 20 ottobre 2008 Il Dlgs 81/08, che contiene la normativa sulla sicurezza sul lavoro, ha finalmente valorizzato, con l’attribuzione di un compiuto spazio giuridico, la figura del preposto per la sicurezza, ruolo che da tempo era rivestito nelle Pmi ad esempio da capi-reparto e capi-ufficio ma che non aveva avuto prima d’ora una definizione e collocazione precisa. La definizione: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Gli articoli 2, 19, 56, 299 e 37, poi, ne inquadrano rispettivamente: il ruolo; i compiti; le infrazioni; le sanzioni; la previsione del “preposto di fatto”; la formazione minima. Il preposto ha un ruolo sostanzialmente esecutivo e resta sottoposto al controllo del datore.
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