Sulle disposizioni del nuovo articolo 2399 del Codice civile, relativo all'incompatibilità ed alla indipendenza dei componenti del collegio sindacale, intervengono i dottori commercialisti ed i ragionieri, formulando delle indicazioni in un proprio documento. I ragionieri, in particolare, orientano la loro attenzione sulle molteplici tesi interpretative della dottrina sul significato da attribuire al comma 1), lettera c) dell'articolo del codice civile sopra richiamato, con riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
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