Il Consiglio nazionale dei ragionieri (Cnr) ha approvato, il 15 febbraio 2005, il documento che dispone sulla ineleggibilità del sindaco e sulla società tra professionisti. Dalla sua lettura s’evince che non sussiste una causa automatica di ineleggibilità nel caso di associazione professionale in cui un professionista sia sindaco, un altro consulente della medesima società.
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