Società di comodo al conto Irap

Pubblicato il 11 gennaio 2007

Tra le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 109) in materia di società di comodo, particolare importanza assume l’inclusione dell’Irap tra le imposte sul reddito minimo, o meglio su un valore della produzione minima. Secondo il nuovo comma aggiunto (3-bis) nell’articolo 30 della legge 724/94, assume rilevanza un imponibile convenzionale minimo anche per quanto riguarda l’Irap. Per la norma, il valore della produzione netta per i soggetti non operativi non può essere inferiore alla sommatoria tra reddito minimo e retribuzione ai dipendenti, compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori autonomi occasionali e interessi passivi. Sono penalizzate le società che pur essendo dichiarate non operative non hanno problemi di reddito minimo poichè superano la soglia con i proventi esenti. Analogamente, sono penalizzate le holding di partecipazione. Un punto da chiarire in proposito è, poi, quello relativo alla decorrenza della norma: in mancanza di una indicazione specifica si ritiene che valga quella generale (1° gennaio 2007). Le novità dovrebbero cioè incidere su Unico 2008. L’entrata in vigore anticipata, cioè sul modello Unico 2007 per il periodo d’imposta 2006, è possibile solo se si trascura lo Statuto del contribuente, secondo cui la norma non ha effetto retroattivo.

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