Società di comodo blindate

Pubblicato il 09 gennaio 2007

Con l’entrata in vigore della nuova legge Finanziaria 2007 le società di comodo devono fare i conti con la nuova presunzione che da “relativa” diventa “assoluta”. Per tali società, infatti, il comma 108 dell’articolo 1 della L. 296/06 prevede la soppressione delle parole “salvo prova contraria” dal comma 1 dell’articolo 30 della L. 724/94. Ciò con effetti preoccupanti soprattutto sotto il profilo della possibilità di difesa nel contenzioso. Infatti, l’eliminazione dell’inciso potrebbe voler dire che la presunzione si trasformerebbe in assoluta con la conseguenza che non verrebbe più ammessa la possibilità di fornire la prova contraria in fase di accertamento. In sostanza, ciò vorrebbe dire che il contribuente non potrebbe nemmeno impugnare l’atto di accertamento emesso dal Fisco, qualora non si fosse adeguato ai valori minimi richiesti. L’eventuale impugnazione potrebbe riguardare solo l’incostituzionalità della norma in quanto assolutamente contraria al principio della capacità contributiva. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy