Società di comodo, Irap pesante

Pubblicato il 15 aprile 2008 Secondo le istruzioni al modello Irap 2008-Società di capitali la base di partenza da inserire al rigo IQ66 è rappresentato dal reddito imponibile Ires al lordo delle esenzioni valide ai fini delle imposte dirette indicato nel rigo RF85, colonna 5 di Unico 2008. Dunque, a partire da quest’anno il calcolo del reddito minimo ai fini Ires vale anche per l’Irap (comma 109 della legge 296/06 e circolare 21/E del 2008). L’estensione della disciplina di comodo all’Irap risulta penalizzante per le imprese dalla mancata estensione delle deduzioni Ires (esenzione sui dividendi e pex): non poter usufruire delle stesse deduzioni utilizzate per le imposte dirette potrebbe portare un ingiustificato incremento della soglia di operatività.

Sul tema è intervenuta Assonime prima con la circolare 43 del luglio 2007, in cui si afferma con riferimento all’operatività Irap che l’importo ottenuto come valore della produzione minima dovrebbe essere ridotto in misura pari al 100% dei dividendi percepiti nel corso del periodo d’imposta, e poi con la circolare 26 del 14 aprile 2008, che fornisce osservazioni in merito al nuovo regime di determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e concesso in opzione anche ai soggetti Irpef che esercitano attività d’impresa.

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