Società, fallimento d’ufficio

Pubblicato il 21 febbraio 2007

Il Tribunale di Torino, con una sentenza depositata l’11 gennaio scorso, fissa il percorso della procedura di fallimento d’ufficio per le società. Secondo il principio della sentenza, per le società vi è presunzione di fallibilità. Cioè se un’attività è esercitata in forma societaria deve essere assoggettata a dichiarazione di fallimento. In tal caso, spetta all’imprenditore fornire la prova contraria; dunque, la qualifica di imprenditore non piccolo deve essere presupposta, “in quanto connotazione normale della tipologia societaria”. La pronuncia chiarisca anche che l’eventuale mancato superamento dei limiti introdotti con la riforma del diritto fallimentare, relativi ai ricavi e investimenti, deve essere provato dall’imprenditore stesso in via d’eccezione. I giudici torinesi intervengono su alcuni punti cruciali della riforma del diritto fallimentare, che stanno creando le maggiori difficoltà applicative. In particolare, la pronuncia si sofferma sulle nuove soglie che consentono di qualificare un debitore come piccolo imprenditore, dal momento che spetta proprio a quest’ultimo l’onere di provare il mancato superamento dei limiti di dimensione idonei a qualificarlo come tale e non è, invece, compito del creditore provare il contrario.

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