Solo la “relata” prova la notifica

Pubblicato il 26 maggio 2008 Un importante quanto lineare principio di diritto regola la pronuncia di Commissione tributaria provinciale (Bari) numero 48/15/08, che attiene l’esecuzione forzata dell’esattore: all’agente della riscossione spetta il deposito della “relata” di notifica o (quando questa è eseguita a mezzo posta) dell’avviso di ricevimento della raccomandata dal quale possa evincersi la conoscenza, ad opera del destinatario, dell’atto notificatogli. L’agente non può altrimenti provare in giudizio la regolare notifica della cartella di pagamento producendo l’ “estratto di ruolo”. Questi è un mero atto interno, redatto dallo stesso agente della riscossione, che lo rende inidoneo a dimostrare con sufficiente obiettività i dati in esso riportati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti: il Consiglio di Stato torna sui criteri di equivalenza dei CCNL

05/12/2025

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing

05/12/2025

Nuova delega unica agli intermediari dall'8 dicembre

05/12/2025

Nuovo Codice dell’edilizia: parte il riordino

05/12/2025

Vittime del dovere e equiparati: estesa l’esenzione IRPEF

05/12/2025

Bilanci 2025: nuove checklist Assirevi per IFRS e informativa aggiuntiva

05/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy