Sono esenti le prestazioni socio-sanitarie

Pubblicato il 13 marzo 2008 Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese nei confronti di soggetti svantaggiati da aziende speciali sono da ritenersi esenti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. E’ quanto si legge nella risoluzione 89/E del 12 marzo, in cui l’agenzia delle Entrate ribadisce che il trattamento Iva delle suddette prestazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 132, n. 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, dipende dalla natura del soggetto erogatore. Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali si parte dal considerare la seguente suddivisione: organismi di diritto pubblico e istituzioni sanitarie riconosciute che sono esenti da Iva; cooperative e loro consorzi che scontano l’Iva nella misura ridotta del 4%; soggetti diversi da quelli indicati che scontano l’aliquota Iva ordinaria del 20% e, infine, associazioni di volontariato che sono sempre fuori campo Iva. Le aziende speciali, costituite secondo l’articolo 22 della legge 142/90 e disciplinate dall’articolo 144 del Dlgs 267/2000, si devono considerare come enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, per cui rientrano nel campo dell’esenzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo di Tesoreria INPS, nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026

12/02/2026

Assegno di maternità dei Comuni: sale l'importo per l’anno 2026

12/02/2026

Fondo di Tesoreria, pubblicate le istruzioni INPS

12/02/2026

Revisione disciplina Irpef: riduzione delle aliquote

12/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy