Sopravvenienze da errori irrilevanti ai fini dell’Irap

Pubblicato il 11 novembre 2008 La pronuncia di Ctp Reggio Emilia n. 157.1.08, del 3 ottobre scorso, sui rapporti con gli Ias, decreta l’irrilevanza della sopravvenienza passiva generata al fine del calcolo del valore della produzione (al fine, quindi, della determinazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive) e derivante da errori effettuati in precedenti esercizi. L’imputazione di essa nel conto economico, benché costo della produzione, è un onere straordinario.
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