Sospensione adempimenti e versamento contributi INPGI

Pubblicato il 07 dicembre 2016

L’INPGI, con circolare n. 7 del 5 dicembre 2016, ha comunicato la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con D.L. n. 189/2016, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

La sospensione fino al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dal sisma, il cui elenco è allegato alla circolare stessa.

Per quanto riguarda l’INPGI, destinatari della sospensione del versamento sono:

La sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.

Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori e collaboratori giornalisti impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento sismico.

I soggetti operanti fuori dai comuni interessati ed assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto, possono usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto se hanno conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 24 agosto 2016.

Periodo

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Modalità di sospensione

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando a tal fine il modello “MOD/SOSP” reperibile nella sezione “modulistica” – “contributi” del sito www.inpgi.it.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015, il contributo minimo 2016 e 2017 e la presentazione della comunicazione reddituale riferita all’anno 2016.

Modalità di recupero

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vanno effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti, specifica la circolare,  potrà avvenire, previa comunicazione all’INPGI, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy