Sospensioni legali della riscossione

Pubblicato il 16 giugno 2016

L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, ha ricordato che la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l’istituto delle "Sospensioni Legali", in base al quale gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte in Cartella o richieste tramite Avviso di Addebito a seguito della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito non esigibile tra quelle elencate dalla legge stessa:

La Sede dell’Istituto competente, effettuate le verifiche del caso, provvede:

Con il D.Lgs. n. 159/2015 sono state previste alcune modifiche tra cui:

E’ stato, inoltre mantenuto il termine dei 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, entro il quale l’Ente creditore deve effettuare la comunicazione al debitore stesso dell’esito dell’esame della dichiarazione e la trasmissione all’Agente della riscossione del relativo flusso informativo (provvedimento).

Trascorso tale termine, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’Agente della Riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

E' stato quindi previsto che: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 o, comunque, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito".

Stante quanto sopra, a partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto - sottolinea il messaggio INPS n. 2609/2016 - anche qualora la comunicazione dell’esito al debitore e il relativo flusso informativo all’Agente non siano stati inviati dall'Ente creditore entro il termine dei 220 giorni, l’annullamento non opera più quando ci si trovi:

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