L'assegno per il nucleo familiare (Anf) al coniuge del dipendente - articolo 1, comma 559, legge n. 311/2004 e relativo decreto attuativo 4 aprile 2005 - comporta per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere l'ammontare dell'assegno secondo le modalità indicate dal coniuge beneficiario. Il diritto del richiedente l'assegno di riceverlo decorre dal primo assegno utile successivo alla ricezione della richiesta da parte del datore di lavoro. La richiesta andrà formulata o direttamente nel modello Anf/dip o con un'autonoma domanda scritta successiva, se il modello Anf/dip è già stato presentato senza aver esercitato l'opzione.
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