Sostituito coobbligato

Pubblicato il 01 dicembre 2011 Quando il datore sostituto d’imposta non versa la ritenuta d’acconto, al pagamento del tributo è obbligato il lavoratore sostituito, perché tenuto a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, da cui si detrae la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. In sostanza, questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione nel maggio del 2011 (udienza del 17 febbraio), con la sentenza n. 9867, è ribadito nel parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 26/2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy