“Specificità necessaria”

Pubblicato il 16 maggio 2006

Per la seconda volta nel giro di un anno un Tribunale ha riconosciuto lo status di lavoratore subordinato a un collaboratore a progetto. Il caso in questione è oggetto della sentenza 10 maggio 2006 del Tribunale di Torino, che esamina la vicenda di un lavoratore che sostiene di aver svolto attività di lavoro subordinato presso una società con un rapporto iniziato in nero, quindi formalizzato quale contratto a progetto, poi interrottosi per licenziamento comminato per giusta causa. Per il Tribunale è evidente, sia dalla descrizione dell’attività svolta per la quale nel contratto veniva esplicitamente richiesto che “il collaboratore si impegna a prestare la diligenza richiesta dalla natura dell’attività medesima”, sia dalla lettera di licenziamento che riportava come oggetto “il licenziamento per giusta causa”, la natura subordinata della prestazione e non certo quella di una prestazione che deve conservare significativi margini di autonomia. La sentenza dello scorso 10 maggio, riprendendo il principio già riconosciuto dalla precedente sentenza del 5 aprile 2005, afferma dunque che il progetto, per esistere, deve potere caratterizzarsi per la sua specificità.

La decisione del Tribunale di Torino non è stata di poco conto: essa, infatti, conferma l’impianto della legge e smentisce tutti coloro che avevano frettolosamente ipotizzato una situazione d’intollerabile arbitrio giurisprudenziale e di perdita irreparabile della certezza del diritto.

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