Spese di rappresentanza separate per le imposte

Pubblicato il 03 maggio 2009

In chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2008, per consentire un corretto inquadramento delle spese sostenute o da sostenere quest’anno, i dottori commercialisti e gli esperti contabili sono chiamati, come sempre avviene, a fornire un’adeguata consulenza alle imprese.

La nuova disciplina delle spese di rappresentanza ha il pregio di riconoscere ad esse dignità, nel senso che dismette la concezione che le vedeva spese pluriennali a deducibilità limitata perchè destinate a mascherare elargizioni liberali, autoconsumo o assegnazioni di beni ai soci.

Una circolare (n. 9/IR) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vicina alla pubblicazione sul quotidiano, effettua una compiuta analisi del regime - ai fini delle dirette, dell’Iva e dell’Irap - delle spese di rappresentanza (deducibili solo in presenza dei requisiti di inerenza e congruità fissati nel dm Economia 19 novembre 2008) e di quelle relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (ai fini dell’Iva, è abrogata per esse la previsione di indetraibilità oggettiva; ai fini della determinazione dei redditi di impresa e lavoro autonomo è introdotto un nuovo limite percentuale, negativo, di deducibilità).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy