Spese di rappresentanza separate per le imposte

Pubblicato il 03 maggio 2009

In chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2008, per consentire un corretto inquadramento delle spese sostenute o da sostenere quest’anno, i dottori commercialisti e gli esperti contabili sono chiamati, come sempre avviene, a fornire un’adeguata consulenza alle imprese.

La nuova disciplina delle spese di rappresentanza ha il pregio di riconoscere ad esse dignità, nel senso che dismette la concezione che le vedeva spese pluriennali a deducibilità limitata perchè destinate a mascherare elargizioni liberali, autoconsumo o assegnazioni di beni ai soci.

Una circolare (n. 9/IR) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vicina alla pubblicazione sul quotidiano, effettua una compiuta analisi del regime - ai fini delle dirette, dell’Iva e dell’Irap - delle spese di rappresentanza (deducibili solo in presenza dei requisiti di inerenza e congruità fissati nel dm Economia 19 novembre 2008) e di quelle relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (ai fini dell’Iva, è abrogata per esse la previsione di indetraibilità oggettiva; ai fini della determinazione dei redditi di impresa e lavoro autonomo è introdotto un nuovo limite percentuale, negativo, di deducibilità).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS, nuovo modello SC34: cosa cambia e come si compila

17/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica 2026: approvato il modello per il contributo aggiuntivo

17/02/2026

Intelligenza Artificiale: le linee guida degli avvocati di Roma

17/02/2026

Incentivi Ebitemp: plafond, destinatari e tipologie

17/02/2026

Decreto flussi: ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale

17/02/2026

Consulenti del Lavoro: esami di Stato solo con praticantato presso iscritti all’Ordine

17/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy