Spese di rappresentanza solo sotto il tetto

Pubblicato il 19 gennaio 2009 Con la pubblicazione in Gazzetta 11/2009 (15 gennaio) del dm 19 novembre 2008 - che fissa i limiti di importo (legati al volume dei ricavi e dei proventi) entro cui le spese sono interamente deducibili in Unico, a partire dall’esercizio 2008 - le norme sulle spese di rappresentanza subiscono aggiornamenti che modificano la regola, valida fino al 2007, della deducibilità di questi oneri solo per un terzo, indipendentemente dall’ammontare sostenuto. Le spese sottoposte alle nuove statuizioni sulla deducibilità integrale vengono individuate nelle erogazioni gratuite effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento tende a generare benefici per l’impresa, anche solo potenzialmente. In generale, vi rientrano tutte quelle spese sostenute per beni e servizi distribuiti gratuitamente, compresi i contributi per i congressi, purché si intenda perseguire le finalità promozionali o di pubbliche relazioni appena ricordate. Prevedendo il decreto limiti massimi di deducibilità delle spese di rappresentanza, calcolati in funzione del volume dei ricavi e degli altri proventi della attività caratteristica, ogni impresa disporrà, in pratica, di un plafond di spese di rappresentanza da poter dedurre interamente a seconda della propria dimensione. Al sostenimento di oneri superiori alla soglia, l’impresa stessa dovrà sottoporre a tassazione l’eccedenza. Il computo dell’importo massimo deducibile avviene applicando queste percentuali per scaglioni di ricavi e proventi: 1,3% fino a 10 milioni; 0,5% tra 10 milioni e 50 milioni; 0,1% oltre i 50 milioni.
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