Spese di rappresentanza solo sotto il tetto

Pubblicato il 19 gennaio 2009 Con la pubblicazione in Gazzetta 11/2009 (15 gennaio) del dm 19 novembre 2008 - che fissa i limiti di importo (legati al volume dei ricavi e dei proventi) entro cui le spese sono interamente deducibili in Unico, a partire dall’esercizio 2008 - le norme sulle spese di rappresentanza subiscono aggiornamenti che modificano la regola, valida fino al 2007, della deducibilità di questi oneri solo per un terzo, indipendentemente dall’ammontare sostenuto. Le spese sottoposte alle nuove statuizioni sulla deducibilità integrale vengono individuate nelle erogazioni gratuite effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento tende a generare benefici per l’impresa, anche solo potenzialmente. In generale, vi rientrano tutte quelle spese sostenute per beni e servizi distribuiti gratuitamente, compresi i contributi per i congressi, purché si intenda perseguire le finalità promozionali o di pubbliche relazioni appena ricordate. Prevedendo il decreto limiti massimi di deducibilità delle spese di rappresentanza, calcolati in funzione del volume dei ricavi e degli altri proventi della attività caratteristica, ogni impresa disporrà, in pratica, di un plafond di spese di rappresentanza da poter dedurre interamente a seconda della propria dimensione. Al sostenimento di oneri superiori alla soglia, l’impresa stessa dovrà sottoporre a tassazione l’eccedenza. Il computo dell’importo massimo deducibile avviene applicando queste percentuali per scaglioni di ricavi e proventi: 1,3% fino a 10 milioni; 0,5% tra 10 milioni e 50 milioni; 0,1% oltre i 50 milioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy