Spese di vitto e alloggio con limite al 75%

Pubblicato il 19 agosto 2009

L’articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del decreto legge n. 112/2008 ha inserito nel comma 5 dell’articolo 109 del TUIR il seguente periodo:

“(…). Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia in risoluzione 225/E del 18 agosto 2009 è che ove non rispettati i requisiti di inerenza all’attività d’impresa (sempre comma 5 dell’articolo 109 del TUIR), non è consentito portare in deduzione spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti, pur nel predetto limite del 75%.

Con riferimento al caso esaminato nella risoluzione 225, l’Agenzia osserva che le spese di ospitalità alberghiera e per somministrazione di alimenti e bevande sono sostenute per offrire un servizio gratuito nei confronti dei clienti e dei loro accompagnatori che non è un componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta. L’attività di ospitalità nei confronti dei clienti, infatti, pur correlata all’oggetto sociale, concorre indirettamente alla produzione dei ricavi alla stregua degli altri costi di produzione, rappresentando solo un elemento addizionale al servizio offerto. Per tale motivo, la correlazione fra spese di ospitalità dei clienti ed accompagnatori e produzione dei ricavi d’impresa non è assimilabile alle ipotesi trattate nella circolare n. 6/E del 2009 - in cui si riconosce l’integrale deducibilità delle spese in parola con riferimento ad alcune limitate fattispecie, in particolare all’ipotesi relativa ad un’impresa che distribuisce buoni pasto e rimborsa ai pubblici esercizi convenzionati l’importo corrispondente ai ticket e al caso di un soggetto che svolge l’attività di tour operator.

Perciò le spese in questione devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento.

Alessia Lupoi 

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