Stabilimenti termali - Verbale di accordo

Pubblicato il 13 giugno 2006

L’accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl 23.4.2004 (scaduto il 30 giugno 2005), sottoscritto in data 13 aprile 2006 da Federterme e organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi; Fisascat-Cisl, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e de Turismo; Uiltucs, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), ha previsto le nuove retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti delle aziende termali. Il nuovo accordo decorre dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007.

 

I nuovi minimi retributivi vanno corrisposti con decorrenza 1° maggio 2006, 1° gennaio e 1° maggio 2007.

 

 

 

Le parti hanno previsto - a copertura del periodo 1° luglio 2005-30 aprile 2006 - per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in forza alla data di stipula, la corresponsione di un importo una tantum, al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata, pari a 240 euro lordi per il IV livello da riparametrare.

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