Standard “nazionali” su tutela della fauna

Pubblicato il 26 novembre 2008

La Corte costituzionale, con una sentenza di ieri, la n. 387, ha chiarito come spetti allo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema, la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna. In particolare, i requisiti strutturali e organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico devono essere stabiliti in maniera uniforme dallo Stato non potendo essere determinati in maniera discrezionale dalle regioni e/o dalle province autonome. La Consulta ha così dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 10/07, con il quale era stato introdotto l'art. 19-ter, comma 2, della legge 14/87 in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.

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