“Start up”, deduzioni rinviate

Pubblicato il 19 novembre 2008

Al comma 3, dell’articolo unico del decreto sui nuovi criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, si prevede che per le imprese in fase di start up, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui vengono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. Dunque, per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza vengono ammesse in deduzione in relazione alla riconducibilità delle stesse ai ricavi dell’impresa. Si tratta di un ampliamento del concetto di inerenza, che ora viene esteso ad individuare il collegamento di un componente economico con l’attività esercitata o da esercitarsi da parte dell’imprenditore. E’ da sottolineare, inoltre, che il rinvio della deduzione delle suddette spese ai periodi in cui si conseguono i primi ricavi, riguarda solo le spese che vengono definite di rappresentanza dal nuovo decreto del ministero dell’Economia. Sono, invece, escluse dal trattamento quelle spese che lo stesso provvedimento stabilisce che non costituiscono spese di rappresentanza (comma 5, articolo 1).

Il maggior pregio del nuovo decreto del ministero dell’Economia è proprio quello di riuscire a fare una classificazione delle spese di rappresentanza, superando l’indeterminatezza che per anni ha riguardato l’identificazione di queste voci. Difatti, per molto tempo, sia la prassi che la normativa non sono riuscite a definire i confini tra completa e parziale deducibilità delle spese di rappresentanza, limitandosi solo a fornire delle linee guida prive di validità generale. Il nuovo provvedimento, oltre a fornire una definizione generale di spese di rappresentanza, fondata sui concetti di gratuità, inerenza e funzionalità, fornisce anche un elenco dettagliato di fattispecie che danno origine a costi da sottoporre ai nuovi limiti di deducibilità. Sono previste aliquote differenziate a seconda dello scaglione di volume d’affari. Si va dall’1,3% (fino a 10 milioni di euro), allo 0,5% (tra 10 e 50 milioni di euro), fino allo 0,1% (oltre i 50 milioni).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy