Stock option all’ex dipendente

Pubblicato il 04 luglio 2008 L’articolo 82, commi 23 e 24, del Dl n. 112/08 interviene a far chiarezza in merito all’applicazione del regime fiscale agevolato nel caso di piani di stock option agli ex dipendenti. Un lavoratore con interpello si rivolge al Fisco, in quanto pur potendo esercitare l’opzione per beneficiare del regime fiscale agevolato prima del triennio, decide di attendere il maturare del periodo di vesting, ma durante l’attesa è stato battuto dal legislatore che, intervenendo nuovamente sul regime tributario delle stock option, ha eliminato qualsiasi beneficio. L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 270 del 3 luglio 2008, fornisce una soluzione interpretativa a tutte quelle situazioni in cui l’assegnazione delle azioni è avvenuta prima del 25 giugno scorso. Da quel momento in poi, infatti, opera il nuovo articolo 82 sopra citato, in base al quale per le azioni assegnate dal 25 giugno 2008 il beneficio fiscale non opera più a prescindere dal rispetto o meno delle condizioni previste dall’articolo 51, comma 2 bis, del Tuir. In tutti i casi di esercizio dell’opzione prima della data del 25 giugno, invece, l’Agenzia precisa che per l’applicazione del regime fiscale agevolato la condizione del vesting triennale deve essere prevista dal regolamento del piano azionario e deve essere rispettata dal lavoratore per l’esercizio del diritto, anche se lo stesso, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe potuto esercitare il diritto prima del decorso dei tre anni.
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