Strettoia sui contratti a termine

Pubblicato il 07 maggio 2007

Nella pagina dedicata al lavoro è stato analizzato l'istituto dei contratti a termine come concepito dalla direttiva comunitaria 1999/70/Ce, che ne fissa il carattere di alternativa al contratto indeterminato e non di subalternità. La giurisprudenza ha più volte ribadito tale concetto affermando che l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato è una deroga al principio generale che considera come forma comune dei rapporti di lavoro quelli a tempo indeterminato, tant'è che il datore di lavoro è obbligato a spiegare le ragioni specifiche della scelta e l'impedimento verso soluzioni alternative. Il legislatore italiano ha anche specificato con il Dlgs 368/2001 l'ambito delle condizioni oggettive che giustificano il ricorso al tempo determinato, ambito circoscritto a 4 ampie ipotesi con parecchie restrizioni dovute a varie sentenze. Inoltre, il datore ha la possibilità di una sola proroga per questa tipologia di contratto con le condizioni che si tratti della stessa attività, ci sia il consenso delle parti, e che le ragioni oggettive consistano in circostanze sopravvenute rispetto al momento della stipula del contratto a termine originario.

Infine, si ricorda che la direttiva comunitaria prevede l'equiparazione dei lavoratori a tempo determinato con i lavoratori a tempo indeterminato. Dunque, pari diritti: i lavoratori a termine non possono essere trattati in alcun modo meno favorevolmente rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

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