Studi con forza retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2005

La circolare n. 32/2005 delle Entrate ha chiarito che le misure restrittive che la Legge Finanziaria per il 2005 ha adottato in materia di accertamenti da studi di settore hanno efficacia retroattiva. L'accertamento da studi è di fatto equiparato ad un accertamento parziale, potendo l'Amministrazione delle finanze in ogni momento procedere ad un ulteriore controllo, sostanziale, verso il contribuente già accertato.

 

Comunque, la maggiorazione del 3% relativa all'adeguamento agli studi di settore può essere versata entro il 20 luglio 2005, mentre molti dubbi investono la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, fino alla scadenza dell'Unico 2006, per il pagamento dell'Iva relativa al ricavo puntuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy