Studi di settore, avviso illegittimo se non motiva le incongruenze

Pubblicato il 28 maggio 2005

La Ctp di Milano, con sentenza del 13 aprile 2005, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento che non contiene la motivazione sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore.

La Commissione afferma che per la sussistenza di gravi incongruenze "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento".

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