Studi di settore, avviso illegittimo se non motiva le incongruenze

Pubblicato il 28 maggio 2005

La Ctp di Milano, con sentenza del 13 aprile 2005, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento che non contiene la motivazione sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore.

La Commissione afferma che per la sussistenza di gravi incongruenze "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permessi 104: assistenza anche fuori dal turno di lavoro

04/09/2025

Maggiori tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o invalidanti

04/09/2025

Più diritti per i lavoratori fragili: cosa cambia

04/09/2025

Contratto di soggiorno con firma digitale: operativa la nuova procedura

04/09/2025

Ires premiale, le regole per l’agevolazione

04/09/2025

Riduzione IRES al 20%: beneficiari e requisiti

04/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy