Studi di settore, avviso illegittimo se non motiva le incongruenze

Pubblicato il 28 maggio 2005

La Ctp di Milano, con sentenza del 13 aprile 2005, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento che non contiene la motivazione sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore.

La Commissione afferma che per la sussistenza di gravi incongruenze "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Bonus mamme: 480 euro netti a dicembre, per chi?

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy