La Ctp di Milano, con sentenza del 13 aprile 2005, sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento che non contiene la motivazione sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore.
La Commissione afferma che per la sussistenza di gravi incongruenze "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento".
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