Studi di settore, incrocio di indici per gli “esclusi”

Pubblicato il 24 aprile 2007

Il comma 19 dell’articolo unico della Finanziaria introdotto i nuovi indicatori di coerenza (Ine) che si applicano a quelle imprese e lavoratori autonomi che non rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore. Tali indicatori, che hanno dato origine a degli allegati ad hoc in Unico 2007, vanno affrontati con attenzione per non incorrere in omissioni. Essi rappresentano, dunque, dei “sensori” contro evasione fiscale e utilizzo di lavoratori in nero. Sono tenuti alla compilazione dell’allegato al modello Unico, che raccoglie i dati sul personale e addetti all’attività e all’entità dei beni strumentali usati come posizioni soggettive, i contribuenti che:

- hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2006;

- hanno un periodo d’imposta diverso da 12 mesi;

- esercitano un’attività per la quale non risultano approvati né studi di settore né parametri;

- esercitano un’attività alla quale si applicano i parametri ma ne sono esclusi perchè si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività o hanno cessato l’attività nel periodo d’imposta 2006 oppure hanno dichiarato ricavi o compensi per più di 5.164.569 euro.

Al contrario, invece, non devono compilare il modello relativo agli indici di coerenza i soggetti che determinano il reddito forfettariamente, le amministrazioni e gli enti pubblici e le società del settore finanziario.   

Nelle istruzioni all’allegato si legge che possono esistere delle circostanze particolari in cui si realizzano degli incroci tra studi di settore, parametri e Ine. Infatti, è possibile che soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore non siano tenuti a compilare l’allegato, anche se con riferimento al periodo d’imposta 2006 sono esclusi dagli studi; mentre, sono tenuti a compilare il modello per comunicare i dati rilevanti per applicare gli studi di settore. All’opposto, vi possono essere soggetti potenzialmente sottoponibili agli indicatori di normalità economica che, comunque, non devono compilare l’allegato ad hoc alla dichiarazione dei redditi.

Altri incroci pericolosi degli strumenti accertativi emergono anche dalla combinazione del comma 19 della Finanziaria con il comma 20, relativo agli indicatori di continuità per i soggetti Ires al primo esercizio di attività.

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