Studi, la “confidenza” non salva

Pubblicato il 11 giugno 2009 Le indicazioni emerse nel corso del Forum telematico che si è svolto martedì scorso con la partecipazione dei funzionari dell’agenzia delle Entrate, saranno recepite nella prossima circolare annuale sugli studi di settore. In particolare, hanno colpito le risposte sulla retroattività degli studi evoluti, sulla preclusione da accertamenti analitici-induttivi per i congrui e sugli scostamenti di lieve entità. In merito alla “retroattività” dello studio evoluto interessato da un correttivo congiunturale, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la versione aggiornata dell’analisi matematico-statistica, in caso fosse più favorevole al contribuente, può essere applicata anche a periodi d’imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore. Dunque, si conferma la facoltà dell’ufficio di procedere in tal senso, dopo aver accertato che la “congruità” dello studio evoluto è in grado di rappresentare l’effettiva situazione del contribuente anche per il passato e per le stesse attività. Il tutto si riferisce, però, agli studi di settore approvati nella versione anti-crisi, mentre quelli che si applicano nel periodo d’imposta 2008, comprensivi dei correttivi introdotti dal decreto 19 maggio, potranno essere utilizzati solo per questo periodo d’imposta, escludendo l’applicazione alle annualità pregresse. Riguardo alla possibilità per i soggetti “non congrui”, in considerazione della sfavorevole situazione congiunturale, di potersi vedere riconosciuta la preclusione degli accertamenti previsti per i soggetti allineati a Gerico, l’Agenzia ha negato l’esclusione dell’attività di accertamento da studi di settore per tutti coloro che dichiarano ricavi o compensi nell’intervallo di confidenza. Precisazioni al riguardo hanno interessato anche le diverse entità degli scostamenti. È stato chiesto, infatti, se può essere considerato di modesta entità uno scostamento non superiore al 10% rispetto al ricavo minimo.
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