Su agenziaentrate.it anche la bozza del Cud 2012

Pubblicato il 29 dicembre 2011 Col consueto comunicato stampa - 28 dicembre 2011 -  il Fisco annuncia che sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it è fruibile la bozza del nuovo modello Cud 2012 (e relative istruzioni), utile al contribuente tenuto alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel 2011. 

Sono ospitate agevolazioni e novità:

- incentivi per il rientro in Italia e sconto Irpef.

Ex Lege 238/2010, é abbattuta la base imponibile per le lavoratrici (80%) e per i lavoratori (70%) rientrati in Italia. Occorre presentare apposita richiesta al datore di lavoro, il quale certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM predisposto a tal fine. Trova spazio anche il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011. In caso di prelievo dell’acconto in misura ordinaria, il datore (o l’ente pensionistico) dovrà restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione corrisposta a dicembre 2011 o gennaio 2012. L’effettiva riduzione dell’acconto, nei termini previsti dal Dpcm 21 novembre 2011, verrà segnalata nelle annotazioni, con il codice BQ;

- novità della Manovra di Ferragosto.

Contenuta nella versione non definitiva della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2011, spicca una seconda novità che è la tassazione del contributo di solidarietà, introdotta dal Dl 138/2011. La Manovra di Ferragosto, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede che il sostituto d’imposta applichi la tassazione al momento del conguaglio sulle somme che superano i 300.000 euro. Ed è diversa la modalità del trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro;

- tutela della produttività e della sicurezza.

Sono confermate l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività, a patto che tali componenti accessorie siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, e la riduzione dell’Irpef per il personale impiegato nel “Comparto sicurezza”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy