Successione sbagliata, ammesso il rimborso

Pubblicato il 17 marzo 2008

Con rimando alla giurisprudenza consolidata (Cassazione 7900/05), i giudici di ultime cure (sentenza 4755 del 25 febbraio 2008) decretano che allorché, nel dichiarare il valore di un bene ereditario, il contribuente abbia commesso un errore – consistente, come nel caso rappresentato alla Corte, nell’avere ignorato che alcuni fabbricati di natura rurale fossero esentati da valutazione autonoma, distinta quindi da quella del terreno cui accedevano – può legittimamente esigere il rimborso dell’eccedenza d’imposta pagata a seguito dell’errore stesso (articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 346/90). Peraltro, non osta alla correzione e alla conseguente pretesa di rimborso la circostanza che il contribuente non abbia dedotto l’errore nel termine che il nominato articolo di legge fissa per la presentazione della denuncia di successione. Ciò in quanto il suddetto termine non ha natura decadenziale e il mancato rispetto di esso determinerebbe la sola applicazione di sanzioni tributarie.

Di più: gli errori del contribuente devono considerarsi emendabili:

a) sulla base di un principio generale del sistema tributario, in cui la dichiarazione non assume valore confessorio, né costituisce fonte dell’obbligazione tributaria;

b) alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, nonché del principio della collaborazione e della buona fede che deve improntare i rapporti Amministrazione finanziaria–contribuente.

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