Sui benefici per l’amianto pensione senza “sbarramento”

Pubblicato il 17 maggio 2006

Il Ministero del Lavoro, con la risposta del 16 maggio 2006 ad un’istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, conferma quanto già dettato dall’Inail, nella circolare 90/2004, e dall’Inps, nella circolare 58/2005. In particolare, il Welfare, con la risposta prot. n. 25/Segr./0004255, ribadisce il principio della salvaguardia delle aspettative maturate dai lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, mentre con successive disposizioni normative è stata progressivamente riestesa l’operatività della disciplina previgente anche ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge 257/1992. Ne consegue che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell’accertata esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono raggiungere i requisiti pensionistici, anche con i benefici legati all’amianto, successivamente alla data del 2 ottobre 2003. Tutto ciò può avvenire anche se alla stessa data del 2 ottobre 2003 i lavoratori interessati non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione Inail. 

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