Sui subappalti i controlli di chi “cede” i lavori

Pubblicato il 04 aprile 2008 Il decreto 25 febbraio 2008 del ministro dell’Economia di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale dà attuazione alle norme sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. La nuova disciplina sulla responsabilità solidale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla “Gazzetta Ufficiale”. Il decreto parte dal disposto normativo dell’articolo 35, commi da 28 a 33 del citato Dl 223/2006, che ha modificato la materia degli appalti e dei subappalti. Esso definisce, tra l’altro, i controlli per interrompere la responsabilità solidale. Infatti, tra le novità principali si pone proprio la responsabilità solidale per il versamento di ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e di premi assicurativi e la possibilità di interrompere la responsabilità solidale sulle ritenute contributive e fiscali nell’ipotesi in cui vengano effettuati particolari controlli da parte dell’appaltatore. La norma non vale per il committente che può essere destinatario solo di una sanzione amministrativa. Circa le modalità di versamento degli oneri relativi al personale impiegato nell’appalto su cui opera il principio di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, è prevista una modifica al modello F24, in base alla quale il subappaltatore deve effettuare i versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e dei premi assicurativi utilizzando il codice fiscale dell’appaltatore. L’appaltatore per non risultare solidale con il subappaltatore deve effettuare dei controlli sul suo operato.
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