Sul mobbing prove “puntuali”

Pubblicato il 30 ottobre 2006

La giurisprudenza recente in materia di mobbing si sta facendo sempre più ricca. Un aspetto di rilievo su cui viene posta l’attenzione dei giudici riguarda il profilo risarcitorio e, in particolare, quali danni possono essere risarciti al lavoratore in conseguenza dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro, qualificabile come mobbing, e quali prove devono essere prodotte in giudizio per ottenerne il risarcimento. I giudici sono sempre più rigorosi nel richiedere al lavoratore un’allegazione dettagliata dei danni patiti e una puntuale dimostrazione della loro esistenza e gravità. Sia in caso di atti vessatori che di comportamenti ostili, posti in essere dai colleghi, il cosiddetto mobbing orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il cosiddetto mobbing verticale, nei confronti di un dipendente individuato come vittima, i Supremi giudici ammettono il riconoscimento del danno. In effetti, il mobbing può causare al lavoratore una pluralità di danni risarcibili: alcuni di natura patrimoniale e altri di natura esistenziale. Per i danni di natura biologica, il risarcimento non può prescindere da un accertamento medico-legale che valuti in che misura l’integrità psico-fisica è stata compromessa, così da rendere possibile la liquidazione secondo le tabelle comunemente in uso nei tribunali. In caso di danno morale, ma soprattutto esistenziale (il diritto fondamentale del lavoratore di esprimere liberamente la sua personalità nel luogo di lavoro) il risarcimento è, invece, più difficile da quantificare.

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