Sulla tariffa rifiuti niente motivazione

Pubblicato il 14 giugno 2007

Il Tar Toscana, con la sentenza n. 800 del 29 maggio stabilito che i Comuni sono competenti a determinare la tariffa rifiuti e non sono tenuti a motivare la scelta di applicare i coefficienti massimi alla categoria degli studi professionali. In caso contrario, si perverrebbe alla conclusione per cui i Comuni dovrebbero motivare l’individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna delle 29 categorie di utenze non domestiche, indicate nell’allegato I al Dpr 158/1999. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di vari Ordini della provincia di Prato dei provvedimenti con i quali è stato approvato il piano finanziario e il regolamento del Comune di Prato per l’applicazione della tariffa rifiuti. In particolare, veniva contestata la carenza di motivi atti a giustificare la massima imposizione nei confronti degli utenti della categoria n. 11, comprendente gli studi professionali, e la mancanza di un criterio omogeneo per tutte le categorie soggette a prelievo comunale. Inoltre veniva eccepita l’incompetenza del Comune, poiché gli Enti della provincia di Prato sono riuniti in Ato, cui spetterebbe la competenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy